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Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita per iniziativa dei Signori Laura Monateri e Franco Beltramo (i "Fondatori") una fondazione senza fine di lucro per la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica, l'istruzione, la solidarietà e il sapere umano denominata "Fondazione Laura & Franco Beltramo ETS" (nel seguito la "Fondazione"), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Nella denominazione potranno essere utilizzate la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione ha la sede a Torino in Corso Montevecchio n. 38.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di istituire sedi secondarie o decentrate.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Articolo 2 – Scopo, attività di interesse generale e attività diverse, strumentali e secondarie

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività nei seguenti settori: ricerca scientifica, istruzione, formazione, assistenza sociale, beneficenza e promozione della cultura e del sapere umano, nell'ambito della società civile e dell'intero territorio nazionale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione si propone, a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale, diretta o indiretta, le seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. h) del Codice del Terzo Settore. In particolare, la Fondazione intende promuovere, sviluppare e/o finanziare, in qualsiasi forma purché sempre ed inderogabilmente a titolo gratuito e senza corrispettivo di alcun genere, progetti nel campo della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e dell'innovazione tecnologica in campo medico, farmaceutico e delle biotecnologie;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore. Segnatamente, la Fondazione si propone di promuovere, sviluppare e/o finanziare, in qualsiasi forma purché sempre ed inderogabilmente a titolo gratuito e senza corrispettivo di alcun genere, progetti nel campo della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionali delle risorse naturali, anche in relazione al sostenibile soddisfacimento del fabbisogno alimentare;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. u) del Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore.

In particolare, le attività espletate dalla Fondazione e quelle ad esse direttamente connesse di cui infra possono essere svolte anche mediante la promozione e la diffusione della cultura e del sapere umano nell'ambito della società civile, in tutte le forme ritenute idonee, quali seminari, convegni, prodotti editoriali ed in generale eventi di richiamo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, quali, a titolo esemplificativo:

a) instaurare rapporti di cooperazione con altri enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di attività compresi tra quelli elencati all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di innovazione tecnologica in campo medico, farmaceutico, delle biotecnologie, della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, dell'agricoltura e del fabbisogno alimentare, per la realizzazione diretta ed indiretta di progetti di utilità o solidarietà sociale e di beneficenza;

b) instaurare rapporti di cooperazione con enti locali e nazionali, pubblici e privati, e istituzioni preposti alla formazione ed all'istruzione, per progetti diretti o propedeutici ad attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di innovazione tecnologica in campo medico, farmaceutico, delle biotecnologie, della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionali delle risorse naturali, dell'agricoltura e del fabbisogno alimentare, per la realizzazione diretta ed indiretta di progetti di utilità o solidarietà sociale e di beneficenza;

c) sostenere altri Enti del Terzo Settore (ETS) ed enti non profit in genere, che abbiano ad oggetto attività e finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione.

L'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Fondazione potrà, inoltre, stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione nonché collaborare con enti di qualsiasi natura, pubblici e privati, che abbiano scopo o finalità analoghe o affini a quelle oggetto dell'attività della Fondazione ai sensi del presente articolo, anche partecipando alla costituzione e/o alla gestione degli stessi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In ogni caso, qualora il raggiungimento delle finalità della Fondazione comporti o consegua all'assunzione in capo alla Fondazione di strumenti a carattere partecipativo, tale assunzione dovrà essere caratterizzata dall'assenza di remunerazione, plusvalenza o qualsivoglia altra utilità relativa al titolo partecipativo sia nel periodo di sua detenzione sia al momento della sua dismissione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata. Essa potrà estinguersi unicamente per volontà del Consiglio di Indirizzo e/o nei casi di legge.

Articolo 4 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale indisponibile versata a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate, e comunque di valore non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Tale patrimonio indisponibile può essere aumentato e alimentato con contributi, elargizioni, oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni, effettuati in qualsiasi forma e a titolo di incremento del patrimonio, di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione, ivi compresi i Fondatori, nonché dalle rendite del patrimonio stesso se deciso in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione della Fondazione, da utilizzare esclusivamente per il conseguimento dei suoi scopi, è costituito da tutto quanto ricevuto dalla stessa non a titolo di incremento del patrimonio, ivi comprese le iniziative di raccolta fondi ai sensi e nei limiti di cui all'art. 7 Codice del Terzo Settore, nonché dalle rendite del patrimonio stesso, fermo restando quanto previsto al comma precedente.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Indirizzo;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo ove nominato;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario, ove nominato;
  • l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, quest'ultimo ove nominato.

E' inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

La prima nomina degli organi e delle cariche della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 6 - Consiglio di Indirizzo

Sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Indirizzo, salvo rinuncia o revoca, oltre ai Fondatori, i soggetti dai medesimi indicati in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, il Consiglio di Indirizzo:

  • - approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • - delibera in ordine agli stanziamenti per il finanziamento delle iniziative della Fondazione ed in ordine all'utilizzo del Patrimonio della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • - approva i regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione ed all'erogazione delle sue attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • - determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • - nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
  • - nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • - nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico, e il suo Presidente, se collegiale;
  • - nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei conti;
  • - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità;
  • - delibera eventuali modifiche statutarie, comprese quelle inerenti allo scopo e alle finalità, anche con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
  • - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e delibera sulla devoluzione del suo patrimonio;
  • - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dallo statuto ovvero attribuiti dalla legge alla competenza genericamente "dell'assemblea".

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui infra, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario della Fondazione, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal membro del Consiglio di Indirizzo più anziano di età.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente indicato.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, o in caso di impedimento di questi da un segretario designato tra i presenti ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Indirizzo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, ovvero il solo Presidente, se il soggetto verbalizzante si trova in luogo diverso.

Ai membri del Consiglio di Indirizzo non spetta alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Indirizzo, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio di Indirizzo in carica con deliberazione assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione, su designazione congiunta dei Fondatori o dell'unico Fondatore superstite e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori.

La designazione da parte dei Fondatori può avvenire anche in sede testamentaria.

Quando tutti i Fondatori siano cessati dal Consiglio di Indirizzo, la nomina del nuovo membro del Consiglio di Indirizzo, salvo il rispetto dell'eventuale designazione operata in sede testamentaria dai Fondatori, deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica.

Quando tutti i Fondatori siano cessati dal Consiglio di Indirizzo e non vi siano loro designazioni cui conformarsi, qualora per tre deliberazioni successive non si raggiunga la maggioranza prescritta per la nomina del nuovo membro, quest'ultimo è nominato su designazione del Presidente dell'associazione Unione Industriali Torino.

Il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo non può subire variazioni, per effetto di successive nomine, rispetto a quello stabilito in sede di costituzione.

La revoca di un membro del Consiglio di Indirizzo è consentita solo per giusta causa e deve essere deliberata all'unanimità dei restanti membri del Consiglio di Indirizzo e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori.

In nessun caso sono soggetti a revoca i Fondatori che ricoprano la carica di membro del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione, salvo rinuncia o revoca, oltre ai Fondatori, i soggetti dai medesimi indicati in sede di atto costitutivo della Fondazione.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità mutuati dalla vigente normativa per le società di capitale per quanto applicabili), anche successivamente alla costituzione della Fondazione e sempre entro il limite massimo di cui sopra ed ai sensi del presente articolo 6 dello statuto, è effettuata con deliberazione del Consiglio di Indirizzo assunta con la maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica .

Con la stessa maggioranza e con il voto favorevole dei Fondatori è deliberata la revoca dei membri in carica, che non è subordinata a giusta causa.

L'accettazione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione costituisce espressa accettazione della presente clausola.

In nessun caso sono soggetti a revoca i Fondatori che ricoprano la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

La durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita all'atto della nomina e, qualora sia stabilita a tempo determinato, scade all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Anche in caso di durata a tempo determinato, resta salvo il diritto dei Fondatori e degli altri soggetti dai medesimi indicati in sede di atto costitutivo di restare in carica a tempo indeterminato, mediante loro conferma in sede di nomina nel nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati, senza limite di incarichi successivi, fatte salve le limitazioni di legge.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito con deliberazione del Consiglio di Indirizzo assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione con la maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme le attribuzioni riservate esclusivamente ai Fondatori dall'atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

- predispone ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se applicabile.

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a suoi componenti nonché al Tesoriere e al Segretario, se nominato, determinandone i limiti. I soggetti muniti di tali poteri acquistano la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti dei poteri loro attribuiti e sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno semestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Indirizzo, eventualmente anche in via di ratifica, ed in mancanza della predetta autorizzazione gli stessi non saranno opponibili alla Fondazione nei confronti della quale non avranno valore alcuno.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun emolumento, salvo diversa deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori. In nessun caso può essere stabilito alcun trattamento di fine mandato a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Resta salvo il diritto di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro la fine di novembre di ciascun anno per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di febbraio di ciascun anno per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio sociale, se applicabile. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato, con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente e all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di quarantotto ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In assenza di regolare convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, o in caso di impedimento di questi da un segretario designato tra i presenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, ovvero il solo Presidente, se il soggetto verbalizzante si trova in luogo diverso.

Articolo 8 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dai Fondatori in sede di costituzione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente alla costituzione, all'atto di ogni nuova nomina del Consiglio di Amministrazione il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e 14 in giudizio per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'esercizio dei poteri ad egli specificamente attribuiti, entro i limiti degli stessi.

Oltre a quanto espressamente previsto dal presente statuto, il Presidente della Fondazione in particolare:

  • firma gli atti della Fondazione e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
  • cura ogni rapporto con gli enti pubblici e privati.

Il Vice Presidente, ove nominato con le stesse modalità previste per il Presidente, sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 9 - Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza assoluta tra i suoi membri un Tesoriere, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e, se del caso, il compenso.

  • Il Tesoriere ha il compito di:
  • provvedere, con l'ausilio del Segretario, se nominato, all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità con le modalità previste dall'art. 87 del D. Lgs 117/2017 e secondo la miglior prassi contabile;
  • redigere, con l'ausilio del Segretario, ove nominato, entro il mese di novembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e predisporre entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, con la relativa relazione illustrativa, e il bilancio sociale, se applicabile;
  • compie quant'altro ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione, che può a esso anche affidare il coordinamento dei vari progetti della Fondazione riferendone allo stesso.

Oltre a tutto quanto sopra specificato, il Tesoriere compie gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione.

La sostituzione, per qualsiasi ragione, compresa la revoca, del Tesoriere è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 10 – Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a maggioranza assoluta tra i suoi membri un Segretario, che cura la gestione amministrativa della Fondazione, conserva i registri delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dei comitati, nonché i bilanci ed opera sulla base dei poteri e delle attribuzioni e funzioni conferiti ad esso dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Segretario è cumulabile con quella di Tesoriere.

La sostituzione, per qualsiasi ragione, compresa la revoca, del Segretario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun 16 anno.

Articolo 12 - Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

Esso presenta la stessa struttura del bilancio consuntivo di cui all'articolo che segue, fatta eccezione per la relazione di missione, non prevista.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

Articolo 13 - Bilancio consuntivo

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio consuntivo, formato da:

  • a) stato patrimoniale;
  • b) rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
  • c) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tutte le spese ed i proventi devono essere iscritti nel conto della gestione nel rispetto della loro competenza economica rispetto alla durata dell'esercizio.

In caso di entrate inferiori al limite di cui all'art. 13 del D. Lgs 117/2017, il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma semplificata di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio consuntivo deve essere formulato da parte del Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di febbraio successivo alla chiusura di ciascun esercizio e dev'essere trasmesso all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'approvazione da parte del Consiglio di indirizzo.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, accompagnato dal parere dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti se nominato, entro la fine del mese di marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio.

Articolo 14 - Bilancio sociale

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Indirizzo ne manifesti l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione predispone, contestualmente al bilancio consuntivo di cui all'articolo precedente, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dalle autorità competenti.

Il bilancio sociale deve essere trasmesso all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

Il bilancio sociale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, accompagnato dal parere dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo e successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione nei termini stabiliti dai provvedimenti vigenti.

Articolo 15 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo della Fondazione può essere sia monocratico che collegiale.

In caso di Organo di Controllo collegiale, esso è costituito da tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo è eletto in sede di costituzione dai Fondatori e/o, successivamente, dal Consiglio di Indirizzo con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica ed, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, e precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e i suoi componenti sono liberamente rieleggibili senza limite al numero di incarichi, fatte salve le limitazioni di legge.

Il Presidente dell'Organo di Controllo collegiale è nominato in sede di costituzione dai Fondatori e, successivamente, dal Consiglio di Indirizzo con le medesime modalità di cui sopra.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo sul bilancio sociale della Fondazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) monitorare l'osservanza delle finalità della Fondazione e sorvegliare sulla coerenza dell'attività svolta nel corso dell'esercizio dalla Fondazione rispetto agli scopi statutari.

Per le convocazioni delle riunioni dell'Organo di Controllo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e di controllo. L'Organo di Controllo può richiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull'andamento delle attività e delle operazioni Sociali.

Degli accertamenti effettuati deve farsi constare cronologicamente in apposito libro tenuto a cura del Presidente dell'Organo di Controllo ed una relazione sulle attività svolte nell'esercizio dev'essere presentata al Consiglio di Indirizzo in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Organo di Controllo esercita inoltre le funzioni di revisione legale dei conti quando, per due esercizi consecutivi, risultino superati i limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. In tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo è sollevato da tali compiti dopo due esercizi consecutivi nei quali non si verificano tali condizioni. Resta salva la facoltà del Consiglio di Indirizzo di attribuire all'Organo di Controllo le funzioni di revisione legale anche in assenza di 20 obbligo.

Alternativamente, il Consiglio di Indirizzo può affidare le funzioni di revisione legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale nominati con le stesse modalità previste per l'Organo di Controllo. Nel presente statuto i riferimenti al Revisore Legale si intendono fatti, ove compatibili, anche alla società di revisione.

Il Revisore Legale è individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e dura in carica tre anni, e precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, ed è liberamente rieleggibile senza limite al numero di incarichi, fatte salve le limitazioni di legge.

L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione.

Le attività di revisione legale dei conti esercitate dal soggetto incaricato devono risultare da apposite ed adeguate carte di lavoro la cui redazione e conservazione sono a cura del soggetto incaricato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti predispone una relazione sulla corretta redazione e veridicità del bilancio consuntivo e del bilancio sociale che dev'essere presentata al Consiglio di Indirizzo in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Salvo diversa deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori, l'incarico di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

Articolo 16 – Scioglimento

Il Consiglio di Indirizzo, con delibera approvata all'unanimità, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, con delibera approvata all'unanimità, nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto secondo le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo ad altri ETS che abbiano ad oggetto attività e finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - Controversie, Foro esclusivo

Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e i Fondatori, o fra i Fondatori e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Articolo 18 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia.

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